IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Visto il decreto 22 maggio 1995 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea afferenti alla facolta' di ingegneria; Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico, nella seduta del 21 febbraio 1996 acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e del consiglio di amministrazione; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso per il suddetto corso di laurea nella seduta del 18 luglio 1996; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, e' ulteriormente modificato come appresso. Gli articoli dal 94 al 99 relativi ai corsi di laurea afferenti alla facolta' di ingegneria sono soppressi e sostituiti dagli articoli seguenti: TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AI VARI CORSI DI LAUREA Capo VI FACOLTA' DI INGEGNERIA Art. 94 (Istituzione e obiettivi dei corsi di laurea). - 1.1. Presso la facolta' di ingegneria sono istituiti i seguenti corsi di laurea: 1) ingegneria civile; 2) ingegneria dei materiali; 3) ingegneria elettronica. 1.2. I suddetti corsi di laurea afferiscono ai seguenti settori corrispondenti a vaste aree scientifico-culturali e a distinti ambiti professionali: 1) Settore civile - Corso di laurea in ingegneria civile; 2) Settore dell'informazione - Corso di laurea in ingegneria elettronica; 3) Settore industriale - Corso di laurea in ingegneria dei materiali. 1.3. I corsi di laurea possono essere articolati in indirizzi di cui all'allegata tabella A. Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea. 1.4. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "dottore in ingegneria", con la specializzazione del corso di laurea seguito. 1.5. I corsi di laurea possono essere articolati in orientamenti locali. Il corso di laurea in ingegneria civile e' articolato nell'indirizzo di cui alla tabella A e in orientamenti locali. L'indirizzo "idraulica" si prefigge lo scopo di permettere l'approfondimento del particolare campo di competenze in idraulica sia di tipo metodologico, sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione. Per ciascun corso di laurea e' costituito un unico consiglio, indipendentemente dal numero degli indirizzi. 1.6. Obiettivo generale di ciascun corso di studio e' quello di formare tecnici di elevata preparazione, qualificati per svolgere e gestire le attivita' connesse con la ricerca e la progettazione, e per promuovere e sviluppare l'innovazione tecnologica. Si richiede, pertanto, una formazione di base ad ampio spettro, che approfondisca anche gli aspetti teorici, sia per le discipline propedeutiche, sia per quelle ingegneristiche, unitamente a una preparazione professionale approfondita in un campo delimitato nei suoi contenuti ed individuato dal titolo del corso di laurea. Art. 2 (Accesso ai corsi di laurea). - 2.1. L'iscrizione al corso di laurea e' regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli istituti universitari. Art. 95 (Ordinamento dei corsi di laurea). - 3.1 La durata dei corsi di laurea e' stabilita in cinque anni. 3.2. L'attivita' didattica assistita di ciascun corso di laurea comprende almeno tremila ore (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, seminari, progetti ed elaborati, visite tecniche, prove parziali di valutazione, tirocinio, ecc.). 3.3. L'ordinamento didattico e' formulato con riferimento a uno o piu' settori scientifico-disciplinari in modo da raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi. 3.4. Le tabelle B, C, D riportano le indicazioni dei settori scientifico-disciplinari e del numero delle corrispondenti annualita' obbligatorie per i diversi corsi di laurea. 3.5. L'ordinamento didattico e' riportato nelle tabelle con riferimento alla "annualita'", intesa come corso di insegnamento monodisciplinare o integrato, comprendente in ogni caso non meno di ottanta ore di attivita' didattica assistita. Il corso di insegnamento integrato e' costituito da un massimo di tre moduli coordinati, nessuno dei quali inferiore a venti ore, affidati a docenti diversi. 3.6. Le modalita' di svolgimento dei corsi di insegnamento dovranno favorire la partecipazione attiva dello studente; particolare enfasi sara' dedicata alle connesse attivita' di laboratorio e progettuali, in modo da raggiungere, compatibilmente con le risorse disponibili, classi di insegnamento limitate e, di norma, non superiori a 100 studenti. 3.7. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver frequentato e superato gli esami di un numero pari a 28 annualita'. 3.8. Di tali annualita', nove sono da scegliersi in accordo con la tabella B; i corrispondenti insegnamenti hanno l'obiettivo di creare la cultura di base e le competenze, anche strumentali, comuni a tutti i corsi di laurea in ingegneria. 3.9. Almeno sei annualita' sono da scegliersi in accordo con le tabelle C, i cui insegnamenti hanno la finalita' di caratterizzare gli aspetti di base e professionali dei tre settori dell'ingegneria. 3.10. Almeno cinque annualita' sono da scegliersi dalla pertinente tabella D, i cui insegnamenti hanno l'obiettivo di fornire la cultura specifica e le competenze professionali generali dei singoli corsi di laurea. 3.11. L'indirizzo di corso di laurea ha l'obiettivo di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze di tipo metodologico, sia tecnico-progettuali, realizzative e di esercizio. Le annualita', in numero non inferiore a tre, sono scelte in accordo con l'obiettivo indicato al punto 1.5. 3.12. Le strutture didattiche competenti, in conformita' a quanto stabilito dal regolamento di Ateneo e di facolta' delibera quali tra le restanti annualita' rendere eventualmente obbligatorie per ogni corso di laurea e quali organizzare in orientamenti locali. 3.13. Il regolamento didattico di facolta' indichera' pure il numero, ed eventualmente i settori scientifico-disciplinari, delle annualita' di cui lo studente dovra' aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo. 3.14. Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovra' dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalita' dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facolta'. Particolari corsi di insegnamento delle lingue potranno essere istituiti dall'Ateneo anche facendo ricorso a tecniche e strumenti specifici. Art. 95 (Regolamento dei corsi di laurea). - 4.1. I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito manifesto degli studi, in conformita' al regolamento didattico di facolta', l'articolazione dei corsi di laurea secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. 4.2. In particolare, nel manifesto sara' indicato il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di settore scientifico-disciplinare di cui al precedente art. 3, e con l'indicazione delle denominazioni dei singoli corsi di insegnamento (monodisciplinari o integrati), della loro collocazione nei successivi periodi didattici e delle loro eventuali propedeuticita'. 4.3. Andranno altresi' specificati gli eventuali insegnamenti integrati con i loro moduli, le attivita' pratiche e di laboratorio associate ai singoli corsi, le prove di valutazione, le modalita' dell'esame di laurea. 4.4. Per motivate esigenze didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinari di durata ridotta, corrispondenti a mezza annualita' (da 40 a 60 ore). 4.5. Nel predisporre i piani degli studi, anche al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalita' esterne, potranno essere utilizzati anche altri moduli didattici da quotarsi in frazioni di annualita', sino alla concorrenza massima di due annualita'. L'attivita' di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente esame, potra' essere ritenuta equivalente fino al massimo di una delle annualita' previste per il conseguimento della laurea. 4.6. Ciascun anno di corso puo' essere articolato in due periodi di esclusiva attivita' didattica (semestri) della durata di almeno tredici settimane didattiche durata stabilita dal regolamento didattico di Ateneo e della facolta', ciascuno, separati dai periodi di valutazione finale degli studenti. Nel formulare il piano degli studi i consigli delle strutture didattiche competenti distribuiranno le attivita' didattiche tenendo anche presente la necessita' degli studenti di disporre di un congruo periodo di tempo per lo studio individuale. Preferibilmente nel corso dell'ultimo anno, con apposite convenzioni o nel quadro dei programmi europei di mobilita' studentesca e di cooperazione universita'-imprese, la facolta' intende favorire l'effettuazione di stages e di periodi di studio anche nell'ambito della Comunita' europea, sia presso laboratori di ricerca universitari o extrauniversitari, sia presso imprese e industrie qualificate. 4.7. Le attivita' didattiche non puramente teoriche, facenti parte dei singoli insegnamenti, oltre che quelle di tirocinio, potranno essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'Ateneo abbia stipulato apposite convenzioni. 4.8. Il consiglio di facolta' potra' prevedere seminari e brevi corsi, da frequentare anche presso altre facolta', al fine di favorire una migliore formazione umanistica, in particolare per quegli studenti che per iter degli studi secondari o per altre motivazioni abbiano mostrato uno scarso livello di preparazione nelle scienze umane. 4.9. L'identita' di denominazione di insegnamenti comuni a piu' corsi di laurea non comporta necessariamente identita' di programmi e di svolgimento, e quindi di docente. 4.10. Gli insegnamenti attivabili sono tutti quelli indicati nei settori scientifico-disciplinari previsti dal decreto 12 aprile 1994 e successive integrazioni e modificazioni. Art. 96 (Revisione periodica dell'ordinamento). - 5.1. In occasione dei piani di sviluppo dell'universita' l'ordinamento didattico dei corsi di laurea in ingegneria potra' essere modificato e integrato secondo le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990.