IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e
successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art.  16,
comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
  Visto  il  decreto  22  maggio 1995 del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica di  modifica  all'ordinamento
didattico  universitario  relativamente  ai corsi di laurea afferenti
alla facolta' di ingegneria;
  Vista la proposta di modifica allo  statuto  formulata  dal  senato
accademico,  nella  seduta  del  21  febbraio 1996 acquisiti i pareri
favorevoli del  consiglio  della  facolta'  di  scienze  matematiche,
fisiche e naturali e del consiglio di amministrazione;
  Rilevata  la  necessita'  di  apportare  la  modifica di statuto in
deroga al termine triennale di cui all'art. 17  del  testo  unico  31
agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale
espresso per il suddetto corso di laurea nella seduta del  18  luglio
1996;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con
il decreto indicato in premessa,  e'  ulteriormente  modificato  come
appresso.
  Gli  articoli  dal  94  al 99 relativi ai corsi di laurea afferenti
alla  facolta'  di  ingegneria  sono  soppressi  e  sostituiti  dagli
articoli seguenti:
                              TITOLO II
                        DISPOSIZIONI RELATIVE
                       AI VARI CORSI DI LAUREA
                               Capo VI
                       FACOLTA' DI INGEGNERIA
  Art. 94 (Istituzione e obiettivi dei corsi di laurea). -
1.1. Presso la facolta' di ingegneria sono istituiti i seguenti corsi
di laurea:
   1) ingegneria civile;
   2) ingegneria dei materiali;
   3) ingegneria elettronica.
  1.2.  I  suddetti  corsi  di laurea afferiscono ai seguenti settori
corrispondenti a vaste aree scientifico-culturali e a distinti ambiti
professionali:
   1) Settore civile - Corso di laurea in ingegneria civile;
   2) Settore dell'informazione  -  Corso  di  laurea  in  ingegneria
elettronica;
   3)  Settore  industriale  -  Corso  di  laurea  in  ingegneria dei
materiali.
  1.3. I corsi di laurea possono essere articolati  in  indirizzi  di
cui  all'allegata  tabella  A.  Dell'indirizzo  eventualmente seguito
viene fatta menzione sul certificato di laurea.
  1.4. Al compimento  degli  studi  viene  conseguito  il  titolo  di
"dottore  in ingegneria", con la specializzazione del corso di laurea
seguito.
  1.5. I corsi di laurea possono essere  articolati  in  orientamenti
locali. Il corso di laurea in ingegneria civile
e'  articolato nell'indirizzo di cui alla tabella A e in orientamenti
locali. L'indirizzo "idraulica" si prefigge lo  scopo  di  permettere
l'approfondimento  del  particolare  campo di competenze in idraulica
sia di tipo metodologico, sia di tecniche progettuali, realizzative e
di gestione.
  Per ciascun corso di  laurea  e'  costituito  un  unico  consiglio,
indipendentemente dal numero degli indirizzi.
  1.6.  Obiettivo  generale  di  ciascun corso di studio e' quello di
formare tecnici di elevata preparazione, qualificati per  svolgere  e
gestire  le  attivita'  connesse con la ricerca e la progettazione, e
per promuovere e sviluppare l'innovazione tecnologica.  Si  richiede,
pertanto,  una formazione di base ad ampio spettro, che approfondisca
anche gli aspetti teorici, sia per le discipline  propedeutiche,  sia
per   quelle   ingegneristiche,   unitamente   a   una   preparazione
professionale approfondita in un campo delimitato nei suoi  contenuti
ed individuato dal titolo del corso di laurea.
  Art.  2  (Accesso ai corsi di laurea). - 2.1. L'iscrizione al corso
di laurea e' regolata dalle norme vigenti in materia di accesso  agli
istituti universitari.
  Art.  95  (Ordinamento  dei  corsi  di laurea). - 3.1 La durata dei
corsi di laurea e' stabilita in cinque anni.
  3.2. L'attivita' didattica assistita di  ciascun  corso  di  laurea
comprende  almeno  tremila  ore  (lezioni,  esercitazioni  teoriche e
pratiche,  laboratori,  seminari,  progetti  ed   elaborati,   visite
tecniche, prove parziali di valutazione, tirocinio, ecc.).
  3.3.  L'ordinamento  didattico e' formulato con riferimento a uno o
piu' settori scientifico-disciplinari in modo da raggiungere definiti
obiettivi didattico-formativi.
  3.4. Le tabelle B,  C,  D  riportano  le  indicazioni  dei  settori
scientifico-disciplinari e del numero delle corrispondenti annualita'
obbligatorie per i diversi corsi di laurea.
  3.5.   L'ordinamento  didattico  e'  riportato  nelle  tabelle  con
riferimento alla "annualita'",  intesa  come  corso  di  insegnamento
monodisciplinare  o  integrato, comprendente in ogni caso non meno di
ottanta  ore  di  attivita'  didattica   assistita.   Il   corso   di
insegnamento  integrato  e'  costituito  da  un massimo di tre moduli
coordinati, nessuno dei quali  inferiore  a  venti  ore,  affidati  a
docenti diversi.
  3.6. Le modalita' di svolgimento dei corsi di insegnamento dovranno
favorire  la partecipazione attiva dello studente; particolare enfasi
sara' dedicata alle connesse attivita' di laboratorio e  progettuali,
in  modo  da raggiungere, compatibilmente con le risorse disponibili,
classi di insegnamento limitate e, di  norma,  non  superiori  a  100
studenti.
  3.7.  Per  essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente
deve aver frequentato e superato gli esami di un  numero  pari  a  28
annualita'.
  3.8.  Di tali annualita', nove sono da scegliersi in accordo con la
tabella B; i corrispondenti insegnamenti hanno l'obiettivo di  creare
la cultura di base e le competenze, anche strumentali, comuni a tutti
i corsi di laurea in ingegneria.
  3.9.  Almeno  sei  annualita'  sono da scegliersi in accordo con le
tabelle C, i cui insegnamenti hanno la  finalita'  di  caratterizzare
gli aspetti di base e professionali dei tre settori dell'ingegneria.
 3.10.  Almeno  cinque annualita' sono da scegliersi dalla pertinente
tabella D, i cui insegnamenti hanno l'obiettivo di fornire la cultura
specifica e le competenze professionali generali dei singoli corsi di
laurea.
  3.11.  L'indirizzo  di  corso  di  laurea  ha  l'obiettivo  di  far
approfondire,  in  un  particolare  campo,  sia  competenze  di  tipo
metodologico, sia tecnico-progettuali, realizzative e di esercizio.
  Le annualita', in numero  non  inferiore  a  tre,  sono  scelte  in
accordo con l'obiettivo indicato al punto 1.5.
  3.12.  Le  strutture didattiche competenti, in conformita' a quanto
stabilito dal regolamento di Ateneo e di facolta' delibera quali  tra
le  restanti  annualita'  rendere eventualmente obbligatorie per ogni
corso di laurea e quali organizzare in orientamenti locali.
  3.13. Il regolamento  didattico  di  facolta'  indichera'  pure  il
numero,  ed  eventualmente  i settori scientifico-disciplinari, delle
annualita' di cui lo studente dovra' aver ottenuto l'attestazione  di
frequenza   e   superato  il  relativo  esame  al  fine  di  ottenere
l'iscrizione all'anno di corso successivo.
  3.14. Durante il primo triennio del corso  di  laurea  lo  studente
dovra'  dimostrare  la conoscenza pratica e la comprensione di almeno
una lingua straniera. Le modalita' dell'accertamento saranno definite
dal consiglio di facolta'. Particolari corsi  di  insegnamento  delle
lingue  potranno essere istituiti dall'Ateneo anche facendo ricorso a
tecniche e strumenti specifici.
  Art. 95 (Regolamento dei corsi di laurea). - 4.1. I consigli  delle
competenti  strutture  didattiche determinano, con apposito manifesto
degli studi, in conformita' al  regolamento  didattico  di  facolta',
l'articolazione dei corsi di laurea secondo quanto previsto dall'art.
11, comma 2, della legge n. 341/1990.
  4.2.  In  particolare,  nel manifesto sara' indicato il piano degli
studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica  e  di
settore  scientifico-disciplinare  di cui al precedente art. 3, e con
l'indicazione delle denominazioni dei singoli corsi  di  insegnamento
(monodisciplinari   o   integrati),   della   loro  collocazione  nei
successivi periodi didattici e delle loro eventuali propedeuticita'.
  4.3.  Andranno  altresi'  specificati  gli  eventuali  insegnamenti
integrati  con  i loro moduli, le attivita' pratiche e di laboratorio
associate ai singoli corsi, le prove  di  valutazione,  le  modalita'
dell'esame di laurea.
  4.4.  Per  motivate  esigenze  didattiche  possono essere istituiti
corsi   di   insegnamento   monodisciplinari   di   durata   ridotta,
corrispondenti a mezza annualita' (da 40 a 60 ore).
  4.5.  Nel  predisporre  i  piani  degli  studi,  anche  al  fine di
facilitare  il  ricorso  a  esperienze  e  professionalita'  esterne,
potranno  essere  utilizzati anche altri moduli didattici da quotarsi
in frazioni di annualita',  sino  alla  concorrenza  massima  di  due
annualita'.
  L'attivita' di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a
corrispondente  esame,  potra'  essere  ritenuta  equivalente fino al
massimo di una delle annualita' previste per il  conseguimento  della
laurea.
  4.6. Ciascun anno di corso puo' essere articolato in due periodi di
esclusiva  attivita'  didattica  (semestri)  della  durata  di almeno
tredici  settimane  didattiche  durata  stabilita   dal   regolamento
didattico  di Ateneo e della facolta', ciascuno, separati dai periodi
di valutazione finale degli studenti. Nel formulare  il  piano  degli
studi i consigli delle strutture didattiche competenti distribuiranno
le  attivita'  didattiche  tenendo anche presente la necessita' degli
studenti di disporre di un congruo periodo di  tempo  per  lo  studio
individuale. Preferibilmente nel corso dell'ultimo anno, con apposite
convenzioni   o   nel  quadro  dei  programmi  europei  di  mobilita'
studentesca  e  di  cooperazione  universita'-imprese,  la   facolta'
intende  favorire  l'effettuazione  di  stages e di periodi di studio
anche nell'ambito della Comunita' europea, sia presso  laboratori  di
ricerca  universitari  o  extrauniversitari,  sia  presso  imprese  e
industrie qualificate.
  4.7. Le attivita' didattiche non puramente teoriche, facenti  parte
dei  singoli  insegnamenti,  oltre  che quelle di tirocinio, potranno
essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati con  i
quali l'Ateneo abbia stipulato apposite convenzioni.
  4.8.  Il  consiglio  di  facolta' potra' prevedere seminari e brevi
corsi, da  frequentare  anche  presso  altre  facolta',  al  fine  di
favorire  una  migliore  formazione  umanistica,  in  particolare per
quegli studenti che per  iter  degli  studi  secondari  o  per  altre
motivazioni abbiano mostrato uno scarso livello di preparazione nelle
scienze umane.
  4.9.  L'identita'  di  denominazione  di insegnamenti comuni a piu'
corsi di laurea non comporta necessariamente identita' di programmi e
di svolgimento, e quindi di docente.
  4.10. Gli insegnamenti attivabili sono tutti  quelli  indicati  nei
settori  scientifico-disciplinari previsti dal decreto 12 aprile 1994
e successive integrazioni e modificazioni.
  Art. 96 (Revisione periodica dell'ordinamento). - 5.1. In occasione
dei piani di sviluppo dell'universita'  l'ordinamento  didattico  dei
corsi  di  laurea  in ingegneria potra' essere modificato e integrato
secondo le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990.